Art. 7

In vigore dal 22 apr 1973
I cittadini degli altri Stati membri della Comunità economica europea per ottenere la iscrizione in una delle sezioni del ruolo debbono avere i requisiti prescritti per i cittadini italiani nel precedente e aver provveduto al pagamento della tassa stabilita dal n. 4) dello stesso . La prova di tali requisiti, ad eccezione di quello della residenza, dovrà essere fornita con idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato del quale l'aspirante è cittadino. Il titolo di studio deve essere prodotto in originale o in copia notarile e deve essere riconosciuto corrispondente per tipo e durata degli studi a quello richiesto dalla legge per i cittadini italiani. La dichiarazione di corrispondenza dovrà essere rilasciata dalla autorità diplomatica o consolare italiana competente per territorio, per il tramite del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-7

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Art. 7 Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1968, n. 478, sull'ordinamento della professione di mediatore marittimo. — Testo vigente | Portale Normativo