Art. 17

In vigore dal 22 apr 1973
Nei casi indicati nell' della legge, alle lettere a), b) e c), la cancellazione è pronunciata di ufficio dalla giunta camerale, sentito il parere della commissione consultiva. L'adozione del provvedimento di cancellazione deve essere preceduta dalla citazione dell'interessato a comparire davanti alla giunta, con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 giorni. La giunta camerale può disporre la sospensione cautelare dall'esercizio della mediazione prevista dal penultimo comma dell' della legge fino all'esito del procedimento per la cancellazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-17

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