Art. 18
In vigore dal 22 apr 1973
In tutti i casi di cancellazione dal ruolo previsti dall' della legge, l'interessato può chiedere la reiscrizione quando sia venuta a cessare la causa per la quale era stata pronunciata. La giunta camerale provvede sull'istanza di reiscrizione previo accertamento dell'assenza di altre cause ostative.
Qualora l'istanza di reiscrizione nel ruolo venga presentata dopo dieci anni dalla data del provvedimento di cancellazione, la giunta camerale adotta il relativo provvedimento, con l'osservanza di tutte le disposizioni concernenti la prima iscrizione, comprese quelle di cui alla lettera e) dell' ed al punto 2 dell' della legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-18