Art. 19
In vigore dal 22 apr 1973
Il mediatore marittimo che stabilisca la propria residenza in una provincia non compresa nella circoscrizione della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è iscritto, deve farne denuncia all'ente stesso.
L'interessato può chiedere la reiscrizione nel corrispondente ruolo della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per la circoscrizione in cui egli stabilisce la nuova residenza.
Per la reiscrizione deve presentare, oltre al certificato relativo alla nuova residenza, un certificato rilasciato dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di provenienza da cui risulti che nulla si oppone alla nuova iscrizione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-19