Art. 26
In vigore dal 22 apr 1973
Il ruolo dei mediatori marittimi è soggetto a revisione biennale.
Ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è istituito il ruolo dei mediatori marittimi, rilascia ad ogni iscritto una tessera personale di riconoscimento, soggetta a convalida biennale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-26