Art. 4
4 / 27In vigore dal 22 apr 1973
Nel ruolo debbono essere indicati:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza dell'iscritto;
b) data dell'iscrizione ed estremi della relativa deliberazione camerale;
c) le modalità con cui è stata prestata la cauzione ai sensi dell' della legge.
Nel ruolo devono essere annotati gli eventuali provvedimenti di sospensione, cancellazione, disciplinari e penali.
In base al ruolo, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono uno schedario degli iscritti, secondo le sezioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-01-04;66#art-4