Capo I

Art. 8

Deliberazioni delle commissioni

In vigore dal 18 mag 1973
Le deliberazioni delle commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, di cui ai successivi , sulla regolarità dei documenti, sulla attendibilità delle dichiarazioni in essi contenute, sull'ammissione o l'esclusione dei candidati dalla prova d'idoneità, nonché sul merito della prova di idoneità medesima, sono definitive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-8

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