Capo II

Art. 10

Abilitazione con esercizio limitato

In vigore dal 18 mag 1973
Gli esperti qualificati abilitati al I e II grado in possesso della laurea in medicina e chirurgia, con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare, possono effettuare il controllo fisico della protezione soltanto nell'ambito delle attività sanitarie.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-10

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