Capo II
Art. 11
Tirocinio per l'accesso all'abilitazione di III grado
In vigore dal 18 mag 1973
Per l'accesso al III grado di abilitazione è richiesto:
a) l'esercizio, per un periodo di almeno un anno, di attività nel campo della sorveglianza fisica nei confronti di sorgenti o presso impianti per i quali è richiesta l'abilitazione di III grado; ovvero,
b) il possesso di diplomi conseguiti mediante frequenza di corsi universitari per laureati, di specializzazione o di perfezionamento in materia di protezione contro le radiazioni ionizzanti.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-11