Capo I

Art. 7

Luogo e sede dello svolgimento della prova di idoneità

In vigore dal 18 mag 1973
La prova di idoneità ha luogo di norma in Roma, nel giorno e nella sede che saranno comunicati agli interessati almeno quindici giorni prima dello svolgimento della prova stessa. La frequenza delle sessioni della prova d'idoneità di cui al comma precedente, così come l'eventuale sede diversa da Roma, sono stabilite dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite, nell'ambito delle rispettive competenze, le commissioni per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, previste dai successivi .
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-7

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