Capo I
Art. 2
Requisiti per l'iscrizione
In vigore dal 18 mag 1973
Agli elenchi nominativi di cui al precedente articolo possono essere iscritti, a domanda, formulata su carta legale competente, diretta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, coloro che:
a) siano cittadini italiani o di Stati membri della Comunità economica europea, ovvero cittadini di altri Stati nei cui confronti vige un regime di reciprocità;
b) abbiano compiuto i 21 anni di età, se aspiranti all'iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati;
c) godano dei diritti civili, nonché dei diritti politici;
d) siano in possesso dei titoli di studio e del tirocinio previsti dai successivi , se aspiranti alla iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati, ovvero dei titoli di studio e delle attestazioni previste dal successivo , se aspiranti all'iscrizione nello elenco dei medici autorizzati;
e) siano riconosciuti idonei fisicamente all'espletamento dei compiti di sorveglianza fisica o di sorveglianza medica della protezione;
f) abbiano superato con esito positivo, salvo quanto stabilito dai successivi , una prova di idoneità rivolta ad accertare il possesso, da parte del richiedente, dei requisiti di preparazione ritenuti indispensabili in relazione ai compiti affidati all'esperto qualificato ovvero al medico autorizzato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-2