Capo I

Art. 4

Accertamento dell'idoneità fisica

In vigore dal 18 mag 1973
L'idoneità fisica, di cui al punto e) del precedente , deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-4

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo