Capo I
Art. 4
Accertamento dell'idoneità fisica
In vigore dal 18 mag 1973
L'idoneità fisica, di cui al punto e) del precedente , deve risultare attestata, mediante certificato, rilasciato dal medico provinciale, sentito il collegio costituito dai laureati in medicina membri della commissione provinciale, istituita dall'art. 89 del decreto del Presidente della Repubblica n. 185, del 13 febbraio 1964.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-4