Capo I
Art. 3
Documentazione per l'iscrizione
In vigore dal 18 mag 1973
Alla domanda, di cui al precedente , deve essere allegato: il certificato di diploma o di laurea, rilasciato dagli istituti o dalle università presso cui il richiedente abbia completato gli studi, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie; certificati universitari o attestazioni rilasciati da amministrazioni pubbliche, da enti, da studi professionali, da ditte o da privati, per la documentazione dimostrativa degli altri requisiti richiesti.
L'accertamento degli altri requisiti previsti nello stesso , alle lettere a), b), c) e d), si effettua nei modi e nelle forme stabilite dalla legge n. 15, del 4 gennaio 1968.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-3