Capo I
Art. 6
Accertamento della capacità tecnica e professionale
In vigore dal 18 mag 1973
Il contenuto e le modalità della prova, di cui al punto f) del precedente , sono definite nei successivi per l'iscrizione negli elenchi degli esperti qualificati, nonché nell' per l'iscrizione degli elenchi dei medici autorizzati.
In base all'esito della prova d'idoneità il richiedente viene considerato "idoneo" o "non idoneo".
Limitatamente agli esperti qualificati, l'idoneità può essere riconosciuta per un grado di abilitazione inferiore a quello richiesto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-6