Capo II

Art. 9

Titoli di studio

In vigore dal 18 mag 1973
Per l'accesso ai vari gradi di abilitazione, considerati per gli esperti qualificati dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sono richiesti i seguenti titoli di studio: a) per l'abilitazione di I e II grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale, in ingegneria, o in medicina e chirurgia con la specializzazione in radiologia o in medicina nucleare; ovvero, il diploma di abilitazione a perito industriale, specializzazione elettronica, energia nucleare, chimica nucleare, elettrotecnica, radiotecnica, chimica, fisica o meccanica; b) per l'abilitazione di III grado, la laurea in fisica, in fisica e matematica, in chimica, in chimica industriale o in ingegneria.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-9

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo