Capo II

Art. 13

Contenuto della prova d'idoneità per il II grado di abilitazione

In vigore dal 18 mag 1973
Il richiedente l'iscrizione al II grado di abilitazione deve dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza, oltre che delle materie ed argomenti indicati al precedente per l'accesso al I grado di abilitazione, anche in materia di: dosimetria dei raggi X di qualsiasi energia, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche, con specifico riguardo ai principi, metodi e strumenti di misura; radioprotezione nel campo dei raggi X, dei raggi gamma e delle particelle elementari cariche; trattamento ed eliminazione dei rifiuti radioattivi; trasporto di materiali radioattivi; manipolazione di sostanze radioattive; caratteristiche di funzionamento, in rapporto al rischio da radiazioni ionizzanti, delle apparecchiature emittenti raggi X, delle macchine acceleratrici di particelle, delle apparecchiature contenenti sorgenti radioattive.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-13

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