Capo II
Art. 17
Compiti della commissione
In vigore dal 18 mag 1973
Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati.
Inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli, in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell' del presente decreto.
Essa sottopone alla prova di idoneità di cui agli articoli precedenti, i richiedenti che vi siano stati ammessi.
La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi degli esperti qualificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-17