Capo III

Art. 21

Compiti della commissione

In vigore dal 18 mag 1973
Alla commissione di cui all'articolo precedente spettano le deliberazioni comunque relative all'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, inoltre, la commissione decide sulla validità e idoneità della documentazione esibita dagli interessati ai fini dell'iscrizione e sulle richieste di riconoscimento dei titoli avanzate in applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell' del presente decreto. Essa sottopone alla prova di idoneità di cui al precedente i richiedenti che vi siano stati ammessi. La commissione esprime, altresì, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pareri sulle questioni concernenti la sospensione o la cancellazione dagli elenchi dei medici autorizzati.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-21

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