Capo IV
Art. 23
Iscrizione nell'elenco dei medici autorizzati
In vigore dal 18 mag 1973
Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all', lettera f), possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, a giudizio della commissione di cui all', i medici chirurghi, con almeno tre anni di esercizio professionale, che siano in possesso degli altri requisiti richiesti dallo stesso e dimostrino con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno due anni, attività corrispondente a quella attribuita dalla legge ai medici autorizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-23