Capo IV
Art. 22
Iscrizione nell'elenco degli esperti qualificati
In vigore dal 18 mag 1973
Fino ad un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, in deroga a quanto previsto all', lettera f), a giudizio della commissione di cui all', possono essere esonerati dall'obbligo di sostenere la prova di idoneità, coloro che, in possesso di quegli altri requisiti prescritti dallo stesso , dimostrino, con adeguata ed analitica documentazione, di avere svolto proficuamente e, per un periodo di tempo di almeno quattro anni, attività corrispondenti a quelle attribuite dalla legge agli esperti qualificati, sempre che trattasi di attività pertinenti al grado di abilitazione per il quale viene inoltrata la richiesta di iscrizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-22