Capo IV
Art. 24
Validità e rinnovi
In vigore dal 18 mag 1973
Le iscrizioni negli elenchi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati hanno validità quinquennale a partire dalla data della iscrizione e possono essere rinnovate a richiesta degli interessati.
Gli interessati che intendono rinnovare l'iscrizione devono, entro tre mesi dalla scadenza del quinquennio, presentare domanda, in carta legale competente, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Alla domanda deve essere allegata documentazione adeguata ed analitica, idonea ad attestare l'effettivo svolgimento dell'attività di esperto qualificato o di medico autorizzato. Deve altresì essere allegato il certificato rilasciato dal medico provinciale, attestante la permanenza dei requisiti di idoneità fisica.
Ove non venga fornita l'idonea attestazione professionale di cui al precedente comma, la competente commissione sottopone l'interessato, rispettivamente, alla prova di idoneità di cui agli del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 12 dicembre 1972
LEONE
ANDREOTTI - COPPO - GASPARI - LUPIS
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1973
Atti di Governo, registro n. 257, foglio n. 111. - VALENTINI
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-24