Capo III

Art. 18

Titoli di studio e di attività professionali

In vigore dal 18 mag 1973
Per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati, è richiesto il possesso della laurea in medicina e chirurgia con almeno tre anni di esercizio professionale e del diploma di specializzazione in medicina del lavoro o in radiologia medica o in medicina nucleare. A giudizio della commissione di cui al successivo , possono essere riconosciuti sostitutivi del diploma di specializzazione previsto nel precedente comma, le attestazioni o i titoli che comprovino una particolare esperienza nel campo della medicina del lavoro da parte dei richiedenti l'iscrizione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-18

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