Capo II
Art. 16
Commissione per l'iscrizione nell'elenco nominativo degli esperti qualificati
In vigore dal 18 mag 1973
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è istituita la commissione per l'iscrizione nello elenco nominativo degli esperti qualificati.
Essa è presieduta dal capo dell'ispettorato medico centrale del lavoro ed è composta da esperti in materia di sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti, di cui:
uno, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale tra i funzionari tecnici della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro;
due, designati dal Ministero della sanità, tra i funzionari tecnici delle carriere direttive del Ministero stesso ovvero dell'Istituto superiore della sanità;
uno, designato dal Ministero della pubblica istruzione, tra i professori di ruolo o incaricati alle cattedre di radiologia, radiobiologia o medicina nucleare;
uno, designato dal Ministero della marina mercantile, tra i funzionari tecnici della carriera direttiva;
due, designati dal comitato nazionale per l'energia nucleare, di cui uno può essere medico esperto in materia di sorveglianza medica della protezione.
In corrispondenza di ogni rappresentante effettivo, è designato un membro supplente.
Le funzioni di segreteria della commissione sono disimpegnate da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
I componenti della commissione e il segretario sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, durano in carica 3 anni e possono essere riconfermati.
Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza. In caso di rarità di voti, prevale il voto del Presidente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-12-12;1150#art-16