Capo V

Art. 51

Abrogato

Incompletezza e infedeltà della dichiarazione

In vigore dal 1 gen 2027
Se la dichiarazione non comprende tutti i beni e i diritti che costituiscono l'attivo ereditario si applica, qualora l'imponibile complessivo superi di oltre un quarto quello dichiarato, la pena pecuniaria da metà a due volte la maggiore imposta dovuta. La pena è raddoppiata se l'imponibile è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se il contribuente non ha proposto ricorso. La sanzione stabilita nel primo comma si applica anche se il valore venale di beni o diritti di cui agli , indicati nella dichiarazione, è definitivamente determinato, a norma dell', in misura superiore di oltre un quarto a quello dichiarato. La pena pecuniaria è raddoppiata se il valore definitivamente determinato è superiore al doppio di quello dichiarato ed è ridotta ad un sesto del massimo se l'accertamento è divenuto definitivo perché il contribuente non ha proposto ricorso o vi ha aderito, ai sensi dell', prima della decisione della commissione tributaria di primo grado. Se l'attestazione di sussistenza di debiti prevista nell' non è conforme a verità coloro i quali l'hanno sottoscritta sono tenuti in solido al pagamento di una pena pecuniaria da una a sei volte la maggiore imposta dovuta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-51

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