Capo V
Art. 50
AbrogatoOmissione o tardività della dichiarazione
In vigore dal 1 gen 2027
Per l'omissione o per il ritardo della presentazione della dichiarazione si applica la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta.
La pena pecuniaria è ridotta ad un quarto, con un minimo di duemila lire, se il ritardo non supera i trenta giorni e semprechè non sia stata ancora notificata la liquidazione d'ufficio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-50