Capo V

Art. 53

Abrogato

Altre infrazioni

In vigore dal 1 gen 2027
Il contribuente che dichiari di non possedere, rifiuti di esibire o sottragga comunque all'ispezione scritture contabili obbligatorie a norma di legge, soggette ad ispezione ai sensi dell', è punito con la pena pecuniaria da lire duecentomila a un milione. In caso di inottemperanza alle richieste fatte dagli uffici del registro ai sensi dell' si applica la pena pecuniaria da diecimila a duecentomila lire. I creditori o i loro aventi causa che rifiutano di sottoscrivere l'attestazione di cui all' o di rilasciare le dichiarazioni previste dallo stesso articolo o di consegnare al contribuente i titoli delle passività ovvero non permettono che ne sia fatta copia autentica sono puniti con la pena pecuniaria da lire ventimila a trecentomila, fermo restando il diritto del contribuente al risarcimento del danno subito. I trasgressori sono tenuti in proprio al pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, con le relative penalità, salvo regresso verso il contribuente. Ogni violazione degli obblighi e dei divieti stabiliti nel presente decreto è punita, se non sia stato diversamente disposto, con la pena pecuniaria da diecimila a cinquantamila lire.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-53

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