Capo V

Art. 52

Abrogato

Tardività del pagamento

In vigore dal 1 gen 2027
Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-52

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