Capo V
Art. 52
AbrogatoTardività del pagamento
In vigore dal 1 gen 2027 Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza dei termini stabiliti si applica una soprattassa pari al venti per cento dell'imposta stessa.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-52