Capo IV
Art. 48
AbrogatoPoteri dell'amministrazione finanziaria
In vigore dal 1 gen 2027
Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facoltà indicate negli , può richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso.
Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell' e al terzo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-48