Art. 48 · Poteri dell'amministrazione finanziaria
Capo IV

Art. 48

Abrogato48 / 60

Poteri dell'amministrazione finanziaria

In vigore dal 1 gen 2027
Ai fini dell'accertamento e della riscossione l'ufficio del registro, oltre ad avvalersi delle facoltà indicate negli , può richiedere informazioni ai pubblici ufficiali e agli impiegati dello Stato e degli enti ed uffici pubblici, che sono obbligati a comunicare tutti i dati e le notizie di cui siano in possesso. Il servizio di vigilanza sulle aziende di credito, su richiesta del ministro per le finanze, controlla l'esattezza delle attestazioni e degli estratti di cui al quarto comma dell' e al terzo comma dell'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-48