Titolo SECONDO

Art. 16

Abrogato

Dimostrazione dei debiti

In vigore dal 1 gen 2027
La deduzione dei debiti è subordinata alla produzione: 1) del titolo, in originale o in copia autentica, per i debiti risultanti da atti scritti o da provvedimenti giurisdizionali; 2) del titolo, in originale o in copia autentica, e di un estratto notarile delle scritture contabili obbligatorie del debitore o del prenditore o trattario, per i debiti cambiari; 3) di attestazione rilasciata dall'amministrazione creditrice, per i debiti verso pubbliche amministrazioni; 4) di attestazione rilasciata dall'ispettorato provinciale del lavoro, per i debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti. Ai fini della deduzione l'esistenza del debito al momento dell'apertura della successione deve essere attestata da una dichiarazione firmata da uno degli eredi nonché dai creditori del defunto o loro aventi causa. Per i debiti di lavoro la dichiarazione può anche essere firmata da uno degli eredi soltanto. Le firme devono essere autenticate. Per i debiti verso aziende o istituti di credito deve essere inoltre prodotto un certificato dal quale risultino i rapporti debitori o creditori in atto con il defunto alla data di apertura della successione. I documenti previsti nei commi precedenti possono essere prodotti anche successivamente alla presentazione della dichiarazione di cui all', ma non oltre tre anni dalla data di apertura della successione. Per i debiti risultanti da provvedimenti giurisdizionali e per i debiti di cui al terzo comma dell', se il provvedimento definitivo o la liquidazione siano successivi all'apertura della successione, i documenti richiesti ai fini della deduzione devono essere prodotti entro sei mesi dal giorno in cui il provvedimento o la liquidazione sono divenuti definitivi. Se la dimostrazione delle passività risulta insufficiente l'amministrazione finanziaria, anche dopo la scadenza dei termini stabiliti nei commi precedenti, ne richiede l'integrazione. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla richiesta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-16

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