Titolo SECONDO
Art. 15
AbrogatoLimiti alla deducibilità dei debiti
In vigore dal 1 gen 2027
Non sono ammessi in deduzione i debiti contratti per l'acquisto di beni non compresi nell'attivo ereditario e quelli per i quali sia stata prestata dal defunto garanzia reale su beni non compresi nell'attivo ereditario. Se i detti beni sono soltanto in parte compresi nell'attivo ereditario la deduzione è ammessa in misura proporzionale.
Per i debiti derivanti da atti posti in essere negli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano inerenti all'esercizio di impresa, la deduzione è ammessa se e nei limiti in cui il relativo importo sia stato impiegato o erogato nei modi indicati nell'.
Per i debiti assunti anteriormente agli ultimi sei mesi di vita del defunto l'amministrazione finanziaria può dimostrare la simulazione del relativo atto.
I debiti risultanti da scritture private non autenticate si intendono assunti nel momento in cui la scrittura ha acquistato la data certa a norma del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-15