Titolo SECONDO
Art. 17
AbrogatoSpese mediche e spese funerarie
In vigore dal 1 gen 2027
Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano già state considerate ai sensi degli , sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione.
Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-17