Titolo SECONDO
Art. 14
AbrogatoNorme relative a particolari categorie di debiti
In vigore dal 1 gen 2027
I debiti inerenti all'esercizio di imprese o di attività professionale, ove non risultino nei modi indicati nell', sono ammessi in deduzione qualora risultino dalle scritture contabili del debitore, regolarmente tenute ed obbligatorie a norma di legge, ovvero, se il debitore non è obbligato alla tenuta di scritture contabili, da quelle del creditore.
I debiti derivanti da rapporti di lavoro subordinato, compresi quelli relativi a contributi obbligatori, sono deducibili fino alla concorrenza dell'importo dovuto al momento dell'apertura della successione indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro.
I debiti verso lo Stato o gli enti pubblici territoriali e quelli verso enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale, esistenti alla data di apertura della successione, nonché i debiti tributari il cui presupposto di fatto si sia verificato anteriormente alla data stessa, sono ammessi in deduzione anche se accertati in data posteriore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-14