Titolo SECONDO
Art. 9
AbrogatoBeni trasferiti negli ultimi sei mesi
In vigore dal 1 gen 2027
Si considerano compresi nell'attivo ereditario i beni e i diritti soggetti ad imposta che siano stati trasferiti a terzi a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto.
La disposizione del precedente comma non si applica per i beni e i diritti la cui produzione o commercio rientra nell'attività propria dell'impresa esercitata dal defunto.
Dal valore dei beni e diritti di cui al primo comma, determinato secondo le disposizioni del capo II, deve essere detratto l'ammontare:
a) dei crediti sorti in dipendenza della alienazione o costituzione, purchè indicati nella dichiarazione di cui all';
b) delle somme reinvestite nell'acquisto di beni soggetti ad imposta indicati nella dichiarazione o che, anteriormente all'apertura della successione, siano stati rivenduti ovvero siano stati distrutti o perduti per causa non imputabile al defunto;
c) delle somme impiegate, successivamente al trasferimento, nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione, nonché di debiti tributari;
d) delle somme erogate per spese di malattia nonché per spese per il mantenimento dell'autore della successione e dei familiari a suo carico. Le spese di mantenimento sono detraibili fino a concorrenza di un ammontare massimo mensile di lire un milione per l'autore della successione e di lire cinquecentomila per ogni familiare a carico, computando soltanto i mesi interi intercorsi tra l'alienazione e l'apertura della successione.
Per i conferimenti in società e per le permute, dal valore dei beni conferiti o alienati si detrae quello delle azioni o quote sociali o dei beni ricevuti, semprechè siano stati indicati nella dichiarazione di cui all'.
L'amministrazione finanziaria può provare, secondo le norme del codice civile, la simulazione degli atti di trasferimento posti in essere anteriormente agli ultimi sei mesi di vita dell'autore della successione. Le scritture private non autenticate si considerano poste in essere nel momento in cui hanno acquistato data certa a norma del codice civile.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-9