Capo IV

Art. 36

Abrogato

Persone obbligate alla dichiarazione

In vigore dal 1 gen 2027
La dichiarazione deve essere presentata dagli eredi, dai legatari, dai loro tutori e curatori, dai curatori dell'eredità e dagli esecutori testamentari, ovvero, nella ipotesi di cui al secondo comma dell', da coloro che succedono in conseguenza della dichiarazione di morte presunta o conseguono il possesso temporaneo dei beni dell'assente. La dichiarazione deve essere presentata anche se il defunto era nullatenente, quando in vita egli abbia fatto donazioni a favore degli eredi, sia pure presunte ai sensi della legge sull'imposta di registro, o negli ultimi sei mesi anteriori all'apertura della successione abbia posto in essere trasferimenti di cui all'. Per le successioni legittime devolute al coniuge o a parenti in linea retta, nelle quali non siano compresi beni immobili o diritti reali immobiliari, i chiamati sono esonerati dall'obbligo della dichiarazione se il valore globale dell'asse ereditario lordo non è superiore a quindici milioni di lire. Qualora si verifichino sopravvenienze ereditarie in dipendenza delle quali vengano a cessare le condizioni previste dal precedente comma, gli eredi sono tenuti a presentare la dichiarazione. Quando i soggetti obbligati a presentare la dichiarazione sono più di uno, la dichiarazione non si considera omessa se è presentata o sottoscritta da uno solo di essi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-36

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