Capo III
Art. 32
AbrogatoPresunzione di legato
In vigore dal 1 gen 2027
Il riconoscimento, contenuto nel testamento, che determinati beni intestati al defunto o da lui posseduti o che si presumono di sua proprietà ai sensi del presente decreto appartengono ad un terzo, è considerato legato a favore di questo se non sia dimostrato che al momento dell'apertura della successione i beni già gli appartenevano.
Il riconoscimento di debito contenuto nel testamento è considerato legato quando l'esistenza del debito non sia dimostrata nei modi indicati nell'.
L'onere a carico dell'erede o del legatario è considerato legato a favore del beneficiario.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-32