Capo III
Art. 29
AbrogatoDisposizioni testamentarie sottoposte a condizione
In vigore dal 1 gen 2027
Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione risolutiva l'imposta si applica con le aliquote proprie dell'erede istituito, salvo procedere, nel caso di avveramento della condizione, all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede subentrante.
Se l'istituzione di erede è sottoposta a condizione sospensiva, l'imposta si applica con le aliquote proprie di quello degli eventuali successibili che è soggetto alla imposta minore, salvo procedere al recupero della maggiore imposta qualora l'eredità venga devoluta a persona diversa per effetto dell'avveramento o del mancato avveramento della condizione.
Per il legato sottoposto a condizione sospensiva la imposta si applica come se il legato non fosse stato disposto, salvo applicare l'imposta sul legato se la condizione si verifica; per quello sottoposto a condizione risolutiva l'imposta si applica nei confronti del legatario, salvo procedere all'applicazione dell'imposta nei confronti dell'erede in caso di avveramento della condizione.
Quando l'avveramento o il mancato avveramento della condizione rende necessario procedere nuovamente all'applicazione dell'imposta, questa si applica in base al valore che i beni avevano al momento della apertura della successione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-29