Capo IV
Art. 34
AbrogatoDecadenza dell'azione della finanza
In vigore dal 1 gen 2027
Se la dichiarazione è stata presentata l'imposta deve essere liquidata con avviso notificato, a pena di decadenza, nel termine di tre anni dalla data di presentazione della dichiarazione o da quella in cui è divenuto definitivo l'accertamento di maggior valore.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione la decadenza si verifica con il decorso di cinque anni dalla data di apertura della successione. L'intervenuta decadenza non dispensa dal pagamento dell'imposta in caso di presentazione volontaria della dichiarazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-34