Capo IV
Art. 35
AbrogatoUfficio competente
In vigore dal 1 gen 2027
Competente a ricevere la dichiarazione ed a procedere all'accertamento ed alla liquidazione e riscossione della imposta è l'ufficio del registro nella cui circoscrizione era l'ultima residenza del defunto.
Se l'ultima residenza del defunto non è nota o era all'estero la competenza è attribuita all'ufficio del registro di Roma.
L'ufficio è tenuto a rilasciare ricevuta delle dichiarazioni presentate.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-35