Capo III
Art. 31
AbrogatoSostituzione fedecommissaria
In vigore dal 1 gen 2027
Nel caso previsto dall'art. 692 del codice civile l'imposta è applicata nei confronti dell'istituto su un valore pari a quello dell'usufrutto sui beni che formano oggetto della sostituzione fedecommissaria.
Alla morte del primo chiamato, ferma restando la imposta applicata nei confronti dell'istituto, si procede all'applicazione dell'imposta nei confronti del sostituito in base al valore dei beni alla data di apertura della successione.
Quando la devoluzione non ha luogo si procede a nuova liquidazione dell'imposta nei confronti dell'istituto in base al valore della piena proprietà dei beni alla data di apertura della successione, deducendo la imposta precedentemente pagata.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-31