Capo IV

Art. 33

Abrogato

Applicazione e liquidazione dell'imposta

In vigore dal 1 gen 2027
L'imposta è applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'. L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all' o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta è applicata e liquidata d'ufficio. Per i beni di cui all', che non siano stati dichiarati, il valore venale è determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente. La liquidazione è notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio può essere notificata ad uno degli eredi. È principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione. L'imposta applicata successivamente è suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-33

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