Capo IV
Art. 33
Abrogato33 / 60Applicazione e liquidazione dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
L'imposta è applicata e liquidata dalla amministrazione finanziaria in base alle dichiarazioni presentate a norma dell'.
L'amministrazione procede successivamente al controllo delle dichiarazioni e all'applicazione e liquidazione delle maggiori imposte applicabili in conseguenza delle rettifiche di valore di cui all' o dell'accertamento dell'esistenza di beni o diritti non dichiarati o di errori od omissioni nella precedente liquidazione.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione l'imposta è applicata e liquidata d'ufficio.
Per i beni di cui all', che non siano stati dichiarati, il valore venale è determinato d'ufficio, salvo il ricorso del contribuente.
La liquidazione è notificata a tutti coloro che hanno presentato o sottoscritto la dichiarazione. In caso di omessa presentazione della dichiarazione la liquidazione d'ufficio può essere notificata ad uno degli eredi.
È principale l'imposta liquidata in base alla dichiarazione o d'ufficio in caso di omessa presentazione della dichiarazione.
L'imposta applicata successivamente è suppletiva, se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio in sede di liquidazione, complementare in ogni altro caso.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-33