Capo III
Art. 30
AbrogatoDisposizioni a favore di nascituri
In vigore dal 1 gen 2027
Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri, si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore.
L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta già liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-30