Capo III

Art. 30

Abrogato

Disposizioni a favore di nascituri

In vigore dal 1 gen 2027
Le disposizioni testamentarie a favore di nascituri, si considerano sottoposte a condizione sospensiva, considerando come chiamato un solo nascituro tra quelli soggetti ad aliquota minore. L'imposta deve essere riliquidata alla nascita di ogni nuovo erede o legatario o quando, essendo divenuta impossibile la nascita, l'imposta già liquidata risulti diversa da quella effettivamente dovuta.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-30

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo