Titolo PRIMO
Art. 1
AbrogatoOggetto dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;
Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1036;
Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 1972, n. 321;
Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell', comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
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Oggetto dell'imposta
L'imposta sulle successioni e donazioni si applica ai trasferimenti di beni e diritti dipendenti da successione per causa di morte ed ai trasferimenti a titolo gratuito di beni e diritti per atto tra vivi.
L'imposta si applica anche nei casi di apertura della successione per dichiarazione di morte presunta e di immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'assente.
Agli effetti del presente decreto s'intende per trasferimento anche la costituzione di un diritto reale di godimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-1