Titolo PRIMO
Art. 2
AbrogatoEstensione territoriale dell'imposta
In vigore dal 1 gen 2027
L'imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e diritti trasferiti, ancorchè esistenti all'estero.
Se al momento dell'apertura della successione o al momento della
donazione il defunto o il donante non era residente nello Stato
l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti.
Agli effetti del comma precedente si considerano esistenti nello
Stato:
1) i beni e i diritti iscritti in pubblici registri dello Stato e i diritti reali di godimento ad essi relativi;
2) le azioni o quote di società costituite nello Stato, o aventi quivi la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa;
3) le obbligazioni e gli analoghi titoli in serie emessi nello Stato e quelli emessi all'estero che si trovano nello Stato;
4) i titoli rappresentativi di merci esistenti nello Stato;
5) i crediti, le cambiali, i vaglia cambiari e gli assegni di ogni specie quando il debitore, il trattario o l'emittente sia residente nello Stato;
6) i crediti garantiti su un bene esistente nello Stato fino a concorrenza del valore del bene medesimo, indipendentemente dalla residenza del debitore;
7) i beni viaggianti nel territorio estero con destinazione nello Stato o vincolati al regime doganale della temporanea esportazione;
8) gli altri beni che si trovano nel territorio dello Stato, ad esclusione di quelli viaggianti con destinazione all'estero o vincolati al regime doganale della temporanea importazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-2