Titolo SECONDO
Art. 10
AbrogatoPresunzione di appartenenza all'attivo ereditario
In vigore dal 1 gen 2027
Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria:
1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto;
2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome;
3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
Il contenuto di cassette o di plichi intestati a più persone si presume di proprietà comune in parti uguali.
Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-10