Art. 10 · Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario
Titolo SECONDO

Art. 10

Abrogato10 / 60

Presunzione di appartenenza all'attivo ereditario

In vigore dal 1 gen 2027
Si presumono compresi nell'attivo ereditario, salvo prova contraria: 1) i titoli di qualsiasi specie indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal defunto; 2) i beni mobili e i titoli al portatore di qualsiasi specie posseduti dal defunto o depositati presso terzi a suo nome; 3) le cose mobili indicate come appartenenti al defunto negli elenchi previsti nel terzo comma dell' della legge 1 giugno 1939, n. 1089. Il contenuto di cassette o di plichi intestati a più persone si presume di proprietà comune in parti uguali. Le partecipazioni in società di ogni tipo si considerano comprese nell'attivo ereditario anche se per clausola del contratto di società o dell'atto costitutivo o per patto parasociale ne sia previsto a favore di altri soci, compresi quelli divenuti eredi o legatari, il diritto di accrescimento o il diritto di acquisto ad un prezzo inferiore al valore di cui all'.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-10