Capo II
Art. 22
AbrogatoAzioni, obbligazioni e altri titoli, quote sociali
In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale delle azioni, obbligazioni e altri titoli ammessi alla quotazione di borsa è quello che risulta, secondo i listini della borsa più vicina, dalla ultima quotazione maggiorata dei dietimi eventualmente maturati ovvero, se più recente, dall'ultimo prezzo di compenso. Se nel semestre precedente la apertura della successione non vi sia stata quotazione nè prezzo di compenso si applicano le disposizioni del comma successivo.
Per le azioni non ammesse alla quotazione di borsa e per le quote di società non azionarie il valore venale è determinato avendo riguardo alla situazione patrimoniale della società. Per le obbligazioni ed altri titoli a reddito fisso non ammessi alla quotazione si ha riguardo al tasso di interesse e alla solvibilità dell'emittente.
In caso di usufrutto si applicano le disposizioni del secondo e del terzo comma dell'.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-22