Capo II
Art. 20
AbrogatoBeni immobili e diritti reali immobiliari
In vigore dal 1 gen 2027
Il valore venale dei beni immobili compresi nello attivo ereditario è determinato avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni e alle perizie giudiziarie, anteriori di non oltre tre anni alla data di apertura della successione, che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili o altri di analoghe caratteristiche o condizioni, ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili, capitalizzato al tasso mediamente applicato alla detta data e nella stessa località per gli investimenti immobiliari, ovvero agli elementi di valutazione forniti dai comuni.
Il valore della proprietà gravata da diritti di usufrutto, uso o abitazione è costituito dalla differenza tra il valore dell'immobile e quello dell'usufrutto, uso o abitazione.
Il valore dell'usufrutto, dell'uso o dell'abitazione è determinato a norma del successivo , assumendo come annualità l'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse.
Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari al ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma o al valore dei beni dovuti dallo enfiteuta per l'affrancazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-20