Art. 17 · Spese mediche e spese funerarie
Titolo SECONDO

Art. 17

Abrogato17 / 60

Spese mediche e spese funerarie

In vigore dal 1 gen 2027
Le spese mediche relative agli ultimi sei mesi di vita del defunto, che non siano già state considerate ai sensi degli , sono ammesse in deduzione quando risultino da regolari quietanze anche di data anteriore all'apertura della successione. Le spese funerarie risultanti da regolari quietanze sono deducibili in misura non superiore a lire cinquecentomila.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-26;637#art-17